Art. 35 Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri. Sostituzione dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 62 (Impatti ambientali interregionali). - 1. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-ter, localizzati anche sul territorio di altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate d'intesa con le altre autorita' competenti interessate. 2. Per i progetti di cui agli articoli 45, comma 1, lettera a), 45-bis e 45-ter, che possono avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorita' competente acquisisce i pareri dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo n. 152/2006 rispettivamente: a) nel termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso di procedura di VIA; b) nel termine di trenta giorni, nel caso di procedura di verifica di assoggettabilita'. 3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, senza che i soggetti indicati dall'art. 30, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 si siano espressi, l'autorita' competente procede comunque a norma del presente titolo.».