Art. 35 
 
Impatti ambientali interregionali  e  transfrontalieri.  Sostituzione
            dell'art. 62 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 62 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 62 (Impatti ambientali interregionali). - 1. Per  i  progetti
di cui agli articoli 45,  comma  1,  lettera  a),  45-bis  e  45-ter,
localizzati anche sul territorio  di  altre  regioni  confinanti,  le
procedure di VIA sono effettuate  d'intesa  con  le  altre  autorita'
competenti interessate. 
  2. Per i progetti di cui agli articoli 45,  comma  1,  lettera  a),
45-bis e 45-ter, che possono avere impatti rilevanti  ovvero  effetti
ambientali negativi e  significativi  su  altre  regioni  confinanti,
l'autorita' competente acquisisce i pareri dei soggetti  indicati  ai
commi 2 e 2-bis dell'art. 30  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
rispettivamente: 
    a)  nel  termine  di  cui  all'art.  25,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, nel caso di procedura di VIA; 
    b) nel termine  di  trenta  giorni,  nel  caso  di  procedura  di
verifica di assoggettabilita'. 
  3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma  2,  senza  che  i
soggetti  indicati  dall'art.  30,  commi  2  e  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 152/2006 si  siano  espressi,  l'autorita'  competente
procede comunque a norma del presente titolo.».