Art. 36. Procedura valutativa 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda: sono tuttavia ammissibili, nei casi e nei termini previsti dalle leggi regionali di settore, anche le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La procedura valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento a graduatoria, del procedimento a bando, o del procedimento a sportello di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 3. Nel procedimento a bando sono definiti nel bando di gara i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle iniziative ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. 4. Nel procedimento a sportello e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento e' disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 33. 5. La domanda di accesso agli interventi e' presentata secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente, che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento. 6. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obbiettivi previsti dalle singole normative, l'ammissibilita' delle spese.