Art. 36.
                        Procedura valutativa
    1.  La  procedura  valutativa  si  applica a progetti o programmi
organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione
della  domanda:  sono  tuttavia  ammissibili,  nei casi e nei termini
previsti  dalle  leggi regionali di settore, anche le spese sostenute
precedentemente alla presentazione della domanda, ovvero, nel caso di
procedimento a bando, al termine di chiusura del bando precedente. La
procedura  valutativa e' svolta secondo le modalita' del procedimento
a  graduatoria,  del  procedimento  a  bando,  o  del  procedimento a
sportello di cui ai commi 2, 3 e 4.
    2. Nel procedimento a graduatoria la valutazione delle domande e'
effettuata  mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche
graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.
    3.  Nel  procedimento  a  bando sono definiti nel bando di gara i
contenuti,  i  termini  iniziali  e finali per la presentazione delle
domande  e, ove possibile, le risorse disponibili. La selezione delle
iniziative  ammissibili e' effettuata mediante valutazione comparata,
nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri
oggettivi predeterminati.
    4.  Nel  procedimento  a  sportello  e'  previsto  lo svolgimento
dell'istruttoria   delle  domande  secondo  l'ordine  cronologico  di
presentazione.  Ove le disponibilita' finanziarie siano insufficienti
rispetto  alle  domande presentate, la concessione dell'intervento e'
disposta  secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande
medesime.  Al procedimento a sportello non si applicano i commi 4 e 5
dell'art. 33.
    5. La domanda di accesso agli interventi e' presentata secondo le
modalita'  di cui all'art. 35, comma 3, e contiene tutti gli elementi
necessari  per effettuare la valutazione sia del soggetto proponente,
che dell'iniziativa per la quale e' richiesto l'intervento.
    6. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare la sussistenza
dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma,
la coerenza del fine specifico perseguito con gli obbiettivi previsti
dalle singole normative, l'ammissibilita' delle spese.