Art. 36.
                   Trasformazione dei boschi cedui
    La   trasformazione   da  bosco  ceduo  semplice  a  bosco  ceduo
matricinato  deve  essere  eseguita  nel rispetto di quanto stabilito
agli articoli 29, 30 e 33.
    2.  La  trasformazione  dei boschi cedui composti in boschi cedui
matricinati  ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di
intervento,  deve  essere  realizzata  sulla  base  di un progetto di
taglio,  redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione
in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente
competente  per territorio con i procedimenti amministrativi previsti
all'Art. 52.
    3.  Nel  caso  di  mantenimento  del  trattamento  a  bosco ceduo
semplice  e  di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati
ed  intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le
sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e 11, della legge
regionale n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti
in materia di tutela ambientale e del paesaggio.