Art. 36. Trasformazione dei boschi cedui La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33. 2. La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato all'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 3. Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, commi 3 e 11, della legge regionale n. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.