Art. 36. Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ai piani di edilizia scolastica, e' istituito, nell'ambito dell'UPB F16, uno specifico capitolo denominato «Concorso regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla legge n. 23/1996» con uno stanziamento di 2.000.000,00 euro per il 2007 e di 4.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008 e 2009. 2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo F16501 dei rispettivi esercizi finanziari. 3. All'art. 69 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo alla ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale, vengono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo la parola: «costruzione» vengono inserite le seguenti: «od acquisizione»; b) al comma 4, dopo la parola: «costruzione» vengono inserite le seguenti: «od acquisizione»; c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma: «5-bis. L'eventuale proposta di acquisizione di nuovi edifici scolastici deve essere accompagnata dal parere favorevole del Comitato regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e-quater) della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche.». 4. Per le finalita' di cui all'art. 69 della legge regionale n. 27/2006, la direzione regionale competente, in relazione ai dati inseriti nel nodo regionale dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, e' autorizzata a richiedere integrazioni e/o aggiornamenti delle richieste di finanziamento.