Art. 36.
Interventi  di  messa  in  sicurezza  e  di adeguamento a norma degli
                         edifici scolastici

1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 1, comma 625 della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, relativo ai piani di edilizia scolastica, e'
istituito,   nell'ambito   dell'UPB   F16,   uno  specifico  capitolo
denominato  «Concorso  regionale,  ai  sensi  dell'art. 1, comma 625,
della  legge n. 296/2006, ai piani di edilizia scolastica di cui alla
legge  n.  23/1996»  con uno stanziamento di 2.000.000,00 euro per il
2007  e  di  4.000.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari
2008 e 2009. 2. Alla copertura degli oneri sopraindicati si fa fronte
mediante  riduzione  di  pari  importo degli stanziamenti iscritti al
capitolo F16501 dei rispettivi esercizi finanziari.
3.  All'art.  69  della  legge  regionale  28  dicembre  2006, n. 27,
relativo  alla  ristrutturazione del patrimonio scolastico regionale,
vengono apportate le seguenti modifiche:
a)  al  comma  1,  dopo  la parola: «costruzione» vengono inserite le
seguenti: «od acquisizione»;
b)  al  comma  4,  dopo  la parola: «costruzione» vengono inserite le
seguenti: «od acquisizione»;
c) dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente comma:
«5-bis.   L'eventuale  proposta  di  acquisizione  di  nuovi  edifici
scolastici   deve  essere  accompagnata  dal  parere  favorevole  del
Comitato  regionale per i lavori pubblici espresso ai sensi dell'art.
3,  comma 1, lettera e-quater) della legge regionale 31 gennaio 2002,
n.  5  (Comitato  regionale  per  i  lavori  pubblici)  e  successive
modifiche.».
4.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art. 69 della legge regionale n.
27/2006,  la  direzione  regionale  competente,  in relazione ai dati
inseriti  nel  nodo  regionale  dell'anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica,    e'   autorizzata   a   richiedere   integrazioni   e/o
aggiornamenti delle richieste di finanziamento.