Art. 36.

                Monitoraggio in materia contrattuale



   1.  Ai  fini  della  realizzazione  del  principio  di adeguatezza
nell'esercizio  delle  funzioni di cui all'art. 35, la Regione svolge
il costante monitoraggio relativo all'attivita' contrattuale.
   2.  La  Regione  si  avvale di un comitato tecnico composto da tre
dirigenti  regionali,  tre dirigenti provinciali o comunali designati
dalla  Conferenza  Regione-Autonomie  locali  al  fine di verificare,
anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1,
l'adeguatezza  delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti
utilizzati  dagli  enti  in  relazione  all'ottimale  esercizio delle
funzioni.  La  Giunta  regionale  su  proposta  del Comitato tecnico,
sentita   la  Conferenza  Regione-Autonomie  locali,  emana  apposite
raccomandazioni  tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di
dette  funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti
adeguati  e  tali  da conseguire risparmi in termini organizzativi ed
economici.
   3.  La  partecipazione  al  Comitato tecnico e' senza oneri per la
Regione.