Art. 36. Monitoraggio in materia contrattuale 1. Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35, la Regione svolge il costante monitoraggio relativo all'attivita' contrattuale. 2. La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed economici. 3. La partecipazione al Comitato tecnico e' senza oneri per la Regione.