Art. 36 
 
                              S c a l e 
 
    1. Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico
devono presentare andamento regolare ed omogeneo per  tutto  il  loro
sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza. 
    2. La larghezza delle scale di cui al comma  1  non  deve  essere
inferiore a 1,20 m. 
    3. I gradini delle scale di cui  al  comma  1  devono  avere  una
pedata minima di 30 cm ed un'alzata massima di 17 cm. La pedata  deve
essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare. 
    4. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino
ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti  segnalati
con  una  differenziazione  di  colore  e  di  materiale,   per   una
profondita' di almeno 5 cm, misurata  dallo  spigolo  tra  pedata  ed
alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale,  con  piu'
di tre alzate la  segnalazione  deve  essere  prevista  sul  primo  e
sull'ultimo gradino di ogni singola rampa. 
    5. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto  al  pubblico  va
realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte  di  non
vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo
gradino per indicare l'inizio e la fine della rampa. 
    6. Le scale interne delle strutture residenziali,  di  pertinenza
esclusiva  delle  singole  unita'  immobiliari,  devono   avere   una
larghezza minima di 0,90 m. 
    7. Le rampe di scale che superano  i  6  m  di  larghezza  devono
essere dotate anche di corrimano centrale.