Art. 36 S c a l e 1. Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza. 2. La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m. 3. I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 cm ed un'alzata massima di 17 cm. La pedata deve essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare. 4. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondita' di almeno 5 cm, misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con piu' di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull'ultimo gradino di ogni singola rampa. 5. Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino per indicare l'inizio e la fine della rampa. 6. Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unita' immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. 7. Le rampe di scale che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale.