Art. 36. (art. 49 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) Norme finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981. 2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento, di corrispondente importo, previsto al cap. 75020 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981. 3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento occorrente sara' determinato con la legge finanziaria annuale.