Art. 36.
          (art. 49 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
                          Norme finanziarie
 
   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.
   2.  Alla  copertura  dell'onere  indicato  al  comma precedente si
provvede   mediante   l'utilizzo   dell'apposito   stanziamento,   di
corrispondente  importo,  previsto  al  cap.  75020  dello  stato  di
previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.
   3.  Per  gli  esercizi successivi lo stanziamento occorrente sara'
determinato con la legge finanziaria annuale.