Art. 36. Norme transitorie e finali 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono ad adottare il regolamento barracellare di rispettiva competenza, alla nomina del capitano ed allla costituzione della compagnia barracellare, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 9. 2. Qualora intervenga in data compresa tra gennaio e settembre la scadenza del primo triennio e' prorogata al primo ottobre successivo. 3. Fino alla scadenza del termine di cui al primo comma, le compagnie barracellari operano secondo le disposizioni di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n 403. 4. La legge regionale 23 gennaio 1969, n. 4, concernente "Provvidenze per favorire il funzionamento e lo sviluppo delle compagnie barracellari in Sardegna' e' abrogata. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 15 luglio 1988 MELIS