Art. 36.
 Assunzione degli operai fuori dalle fasce di garanzia occupazionale
 
   1.   All'ulteriore   fabbisogno   occupazionale  l'Azienda  e  gli
ispettorati ripartimentali delle foreste  competenti  per  territorio
provvedono  mediante  l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti
nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli  per
turni  di  lavoro  di  norma  di  durata  temporale  non  inferiore a
cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di
sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205.
   2.   Qualora   richiesto   da   particolari   esigenze  operative,
l'Amministrazione  forestale,  in  via  eccezionale,   procede   alla
assunzione  di  lavoratori  anche  per  periodi di durata inferiore a
quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un  minimo
di cinquantuno giornate complessive annue.
   3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione dei
lavoratori di cui al presente articolo si applicano  le  disposizioni
previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
   4. I lavoratori che nell'anno precedente hanno effettuato un turno
di  lavoro  alle  dipendenze  dell'Amministrazione  forestale   hanno
diritto di precedenza nella assunzione limitatamente ad un solo turno
di lavoro.
   Nella  prima  applicazione  della presente legge, per l'anno 1989,
tale diritto di precedenza e'  determinato,  per  ciascun  lavoratore
interessato,  in  rapporto ai turni di lavoro effettuati nel triennio
precedente ed entro il limite massimo  di  un  turno  di  lavoro  per
ciascun anno del triennio medesimo.
   5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano limitatamente al
sessantasei per cento delle complessive richieste di assunzione.  Per
il  restante trentaquattro per cento si provvede a norma del comma 1.
Nell'avviamento relativo alla restante quota  del  trentaquattro  per
cento  deve essere garantita l'assunzione di un numero di lavoratrici
pari alla percentuale delle iscritte nella graduatoria.