Art. 36. Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita 1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presentera' un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico e previdenziale del personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi fondamentali di riforma economico-sociale contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema pensionistico ai dipendenti regionali, gia' collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 3 maggio 1986, n. 21 fruiscono del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, nonche' ai loro superstiti titolari di trattamento indiretto o di riversibilita', nonche' ai titolari di assegno vitalizio, gli aumenti verranno corrisposti con cadenza annuale a titolo di perequazione automatica delle pensioni e degli assegni vitalizi al costo della vita e con effetto dal 1 gennaio di ogni anno. 3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. 4. Con effetto dal 1 gennaio 1997 e' abrogato l'art. 13, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.