Art. 36. Iscrizione nella sezione speciale del registro 1. I titolari o gestori delle imprese turistiche di cui agli articoli 2, 8 e 30, siano essi persone fisiche o giuridiche sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro, istituito ai sensi della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983. 2. L'iscrizione deve essere richiesta presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale; i soggetti residenti all'estero devono sostenere l'esame e richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione svolgono la propria attivita'. 3. Qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere iscritti alla sezione speciale del registro sia la persona giuridica che il legale rappresentante della stessa. 4. Nel caso in cui il legale rappresentante non eserciti direttamente l'attivita' di gestione, la societa' deve richiedere l'iscrizione anche della persona cui tale attivita' e' affidata, ovvero della persona investita dall'ente, mediante apposita procura, della propria rappresentanza ai fini suddetti. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la persona cui e' affidata l'attivita' di gestione deve possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 37, mentre il legale rappresentante della societa' deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo. 6. Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche e' sufficiente che il rappresentante legale sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5, quarto comma, lettere a) e c), della legge 217/1983. 7. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture e' comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonche' delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attivita' ricreative. L'iscrizione nella sezione speciale costituisce titolo per l'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 15 giugno 1991, n. 287. 8. Alla sezione speciale va iscritto anche il rappresentante di cui all'articolo 93 del TULPS approvato con RD 773/1931, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 37. L'iscrizione e' richiesta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della societa'. 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, 12, 21, 23 e 32, e' riconosciuta valida l'iscrizione nella sezione speciale del registro dei titolari e gestori di imprese turistiche cosi' come singolarmente disciplinate dalle altre regioni in attuazione dell'articolo 5 della legge 217/1983. 10. L'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezioni agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, consente di esercitare l'attivita' di gestione di case e appartamenti per vacanze indipendentemente dall'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al comma 1.