Art. 36.
           Iscrizione nella sezione speciale del registro
 
  1. I titolari o  gestori  delle  imprese  turistiche  di  cui  agli
articoli  2,  8  e  30,  siano essi persone fisiche o giuridiche sono
tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del  registro,  istituito
ai  sensi  della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge
217/1983.
  2.   L'iscrizione   deve  essere  richiesta  presso  la  Camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della  provincia  in
cui  la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede
legale; i soggetti residenti all'estero devono  sostenere  l'esame  e
richiedere  l'iscrizione  nella  sezione  speciale del registro della
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella  cui
circoscrizione svolgono la propria attivita'.
  3.  Qualora  si  tratti  di soggetti diversi dalle persone fisiche,
devono essere iscritti alla sezione  speciale  del  registro  sia  la
persona giuridica che il legale rappresentante della stessa.
  4.   Nel   caso  in  cui  il  legale  rappresentante  non  eserciti
direttamente l'attivita' di gestione,  la  societa'  deve  richiedere
l'iscrizione  anche  della  persona  cui  tale attivita' e' affidata,
ovvero della persona investita dall'ente, mediante apposita  procura,
della propria rappresentanza ai fini suddetti.
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  4, la persona cui e' affidata
l'attivita' di gestione deve  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'articolo  37, mentre il legale rappresentante della societa' deve
possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e  c)  dello  stesso
articolo.
  6.  Per  l'iscrizione  nella  sezione  speciale di soggetti diversi
dalle persone fisiche e' sufficiente che il rappresentante legale sia
in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo  5,  quarto  comma,
lettere a) e c), della legge 217/1983.
  7.  L'iscrizione  nella  sezione  speciale legittima l'iscritto che
venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva ad  effettuare,
unitamente    alla    prestazione    del   servizio   ricettivo,   la
somministrazione di alimenti e bevande e la  fornitura  di  giornali,
riviste,  pellicole  per uso cinematografico, cartoline e francobolli
alle persone alloggiate, nonche' ad installare ad  uso  esclusivo  di
tali   persone  attrezzature  e  strutture  a  carattere  ricreativo.
L'installazione  di  tali  attrezzature  e  strutture   e'   comunque
subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e
sulla prevenzione degli incendi, nonche' delle norme che sottopongono
ad  autorizzazione  particolari  attivita' ricreative.   L'iscrizione
nella  sezione  speciale  costituisce  titolo  per  l'iscrizione  nel
Registro  esercenti  il commercio per l'attivita' di somministrazione
di alimenti e bevande ai sensi della legge 15 giugno 1991, n. 287.
  8. Alla sezione speciale va iscritto anche il rappresentante di cui
all'articolo 93 del TULPS approvato con RD 773/1931,  il  quale  deve
essere   in   possesso   dei  requisiti  previsti  dall'articolo  37.
L'iscrizione  e'  richiesta   dal   titolare   dell'impresa   o   dal
rappresentante legale della societa'.
  9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6,
12,  21,  23  e 32, e' riconosciuta valida l'iscrizione nella sezione
speciale del registro dei titolari e gestori  di  imprese  turistiche
cosi'   come   singolarmente  disciplinate  dalle  altre  regioni  in
attuazione dell'articolo 5 della legge 217/1983.
  10. L'iscrizione al ruolo di  cui  all'articolo  2  della  legge  3
febbraio  1989,  n. 39, sezioni agenti immobiliari e agenti muniti di
mandato a titolo  oneroso,  consente  di  esercitare  l'attivita'  di
gestione   di  case  e  appartamenti  per  vacanze  indipendentemente
dall'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al comma 1.