Art. 36 Proroghe di contratti di personale a tempo determinato 1. E' autorizzata sino al 31 luglio 2013 la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, gia' prorogati fino al 30 aprile 2013 ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 2013, n. 5, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali, nel rispetto del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane anche da parte dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori della protezione civile, dei rifiuti e dell'ambiente, con priorita' rispetto all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, fino al 31 luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 6.915 migliaia di euro. 3. Nelle ipotesi in cui il personale di cui al comma 1 sia utilizzato per le finalita' delle ordinanze richiamate al medesimo comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della Regione.