Art. 36 
 
       Proroghe di contratti di personale a tempo determinato 
 
  1. E' autorizzata sino al 31 luglio 2013 la proroga  dei  contratti
di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del  30
novembre 2012,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  della  legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, gia' prorogati fino al 30 aprile 2013
ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22  gennaio  2013,  n.  5,
previo   accordo   decentrato   con   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative del  settore  interessato  e  previa  verifica  della
imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei
dirigenti  generali,  nel  rispetto  del  combinato  disposto   delle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 400, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228 e all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del  decreto  legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  con
riserva di utilizzazione delle stesse risorse umane  anche  da  parte
dei soggetti attuatori delle ordinanze nei settori  della  protezione
civile,  dei  rifiuti  e  dell'ambiente,   con   priorita'   rispetto
all'utilizzazione di personale non dipendente dalla Regione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata,  fino  al  31
luglio 2013, l'ulteriore spesa nel limite massimo di  6.915  migliaia
di euro. 
  3. Nelle ipotesi in  cui  il  personale  di  cui  al  comma  1  sia
utilizzato per le finalita' delle ordinanze  richiamate  al  medesimo
comma, le relative risorse sono versate in entrata nel bilancio della
Regione.