Art. 36 
 
                        Gestione patrimoniale 
 
  1. Per i beni mobili e immobili degli enti del  Servizio  sanitario
regionale trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421). 
  2. Il patrimonio degli enti del  Servizio  sanitario  regionale  e'
costituito da tutti i  beni  ad  essi  appartenenti  classificati  in
indisponibili e disponibili. 
  3. Il patrimonio indisponibile e' costituito  dai  beni,  mobili  e
immobili, usati per il perseguimento  dei  fini  istituzionali  degli
enti del Servizio  sanitario  regionale,  e  da  quelli  classificati
indisponibili dalla normativa vigente. 
  4. Il bene indisponibile non puo' essere alienato ne'  puo',  anche
parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o  altra  forma  di
indebitamento. 
  5. Il bene indisponibile puo' essere usato da altri enti pubblici o
privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria. 
  6. L'uso del bene indisponibile e' deciso dal Direttore generale  e
l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, puo' avvenire: 
    a) a titolo oneroso; 
    b) a titolo gratuito, purche' l'utilizzatore  persegua  finalita'
di  interesse  generale   in   materia   di   assistenza   sanitaria,
socio-sanitaria e ospedaliera. 
  7.  L'assegnazione  dei  beni   al   patrimonio   indisponibile   o
disponibile e' effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche
il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio
aziendale. 
  8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a
destinazione sanitaria  sono  assoggettati  a  previa  autorizzazione
della Giunta regionale.