Art. 36 Gestione patrimoniale 1. Per i beni mobili e immobili degli enti del Servizio sanitario regionale trova applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). 2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale e' costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili. 3. Il patrimonio indisponibile e' costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente. 4. Il bene indisponibile non puo' essere alienato ne' puo', anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento. 5. Il bene indisponibile puo' essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria. 6. L'uso del bene indisponibile e' deciso dal Direttore generale e l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, puo' avvenire: a) a titolo oneroso; b) a titolo gratuito, purche' l'utilizzatore persegua finalita' di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera. 7. L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile e' effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale. 8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.