Art. 36 
Modificazioni  della  legge  provinciale  15  novembre  1988,  n.  35
  (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci). 
  1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 35  del  1988
dopo le parole: «la Giunta provinciale» sono  inserite  le  seguenti:
«previo parere della competente commissione permanente del  Consiglio
provinciale». 
  2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Gli aiuti  di  questa  legge  non  sono  cumulabili  con  altri
benefici relativi  allo  stesso  bene  o  iniziativa,  salvo  diverse
indicazioni di legge o della deliberazione prevista all'art. 2.».