Art. 36 
 
Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione
            dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 63 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 63 (Partecipazione regionale alle procedure statali di  VIA).
- 1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito  delle
procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale,  tramite
la struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2,  puo'  richiedere
il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in  materia
ambientale, il  cui  territorio  e'  interessato  dagli  impatti  del
progetto, assegnando loro un congruo termine. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della
documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'art.
47, comma 2.».