Art. 36 Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA. Sostituzione dell'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 63 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 63 (Partecipazione regionale alle procedure statali di VIA). - 1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, la Giunta regionale, tramite la struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2, puo' richiedere il contributo tecnico istruttorio dei soggetti competenti in materia ambientale, il cui territorio e' interessato dagli impatti del progetto, assegnando loro un congruo termine. 2. Per i fini di cui al comma 1, il proponente deposita copia della documentazione prevista presso la struttura operativa di cui all'art. 47, comma 2.».