Art. 37. Taglio di avviamento all'alto fusto 1. Il taglio di avviamento all'alto fusto consiste in una operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione di un bosco avente la struttura propria della fustaia. 2. Il taglio di avviamento all'alto fusto non puo' compiersi prima che il bosco di origine agamica abbia raggiunto l'eta' del turno minimo secondo quanto stabilito dall'Art. 26 e l'intensita' di intervento non puo' superare i limiti stabiliti per i diradamenti dall'Art. 43, comma 2. 3. Il taglio di avviamento all'alto fusto e' consentito per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Il taglio di avviamento all'alto fusto e l'esbosco del materiale utilizzato possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell'anno. 5. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 3 e 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001. 6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative della legge regionale n. 28/2001.