Art. 37.
                 Taglio di avviamento all'alto fusto
    1.  Il  taglio  di  avviamento  all'alto  fusto  consiste  in una
operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle
piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo
e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione
di un bosco avente la struttura propria della fustaia.
    2.  Il  taglio  di  avviamento  all'alto fusto non puo' compiersi
prima  che  il  bosco  di  origine agamica abbia raggiunto l'eta' del
turno  minimo secondo quanto stabilito dall'Art. 26 e l'intensita' di
intervento  non  puo'  superare  i limiti stabiliti per i diradamenti
dall'Art. 43, comma 2.
    3.  Il  taglio  di  avviamento  all'alto  fusto e' consentito per
qualsiasi  superficie  di intervento, previa comunicazione di taglio,
conforme  all'allegato  B,  all'ente  competente per territorio con i
procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    4.  Il  taglio  di  avviamento  all'alto  fusto  e  l'esbosco del
materiale  utilizzato  possono  essere  eseguiti in qualsiasi periodo
dell'anno.
    5.  Per  la  violazione  alle  prescrizioni  di cui al comma 2 si
applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 3 e 9,
lettera a), della legge regionale n. 28/2001.
    6.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    7.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative della legge regionale n. 28/2001.