Art. 37. Modifica alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» e successive modifiche. 1. Il comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 53/1998 e' sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa statale, coloro che realizzano opere o costruzioni di cui agli artt. 3, comma 1, lettera b), 4, comma 1, lettera b), 9, comma 1, lettera e) e 41 senza le prescritte autorizzazioni e concessioni sono assoggettati alla sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,60 euro.».