Art. 37.
      Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.

   1.  Ai  sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3,  e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008
dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A.
   2.  Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n.
64,  e'  autorizzata  l'iscrizione,  nello  stato di previsione della
spesa  del  bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al
finanziamento in favore dell'A.R.T.A.:
   euro   1.400.000,00   al   cap.   05.01.020  -  291550  -  per  il
funzionamento dell'Agenzia.
   3.  Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge,  l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. e'
tenuta  ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, cosi'
da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
   4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.