Art. 37. Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. 2. Ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.: euro 1.400.000,00 al cap. 05.01.020 - 291550 - per il funzionamento dell'Agenzia. 3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente - A.R.T.A. e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.