Art. 37. Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, alla partecipazione alla «Fondazione Centro Ricerche Marine», con decorrenza dalla data di trasformazione della Societa' «Centro di Ricerche Marine - Societa' Consortile per Azioni» in Fondazione ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile. 2. La trasformazione di cui al comma 1 e' autorizzata con la presente legge. 3. La partecipazione della Regione e' subordinata al riconoscimento della personalita' giuridica ed alla condizione che lo statuto preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero, nonche' lo svolgimento di attivita' formativo-didattiche nei settori relativi. 4. La partecipazione della Regione e' altresi' subordinata alla condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facolta' di nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.