Art. 37.

Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni di adesione



   1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'art. 64
dello  Statuto,  alla partecipazione alla «Fondazione Centro Ricerche
Marine»,  con  decorrenza dalla data di trasformazione della Societa'
«Centro  di  Ricerche  Marine  -  Societa'  Consortile per Azioni» in
Fondazione ai sensi dell'art. 2500-septies del codice civile.
   2.  La  trasformazione  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata con la
presente legge.
   3.   La   partecipazione   della   Regione   e'   subordinata   al
riconoscimento della personalita' giuridica ed alla condizione che lo
statuto   preveda,   come   scopo  principale  della  Fondazione,  lo
svolgimento di attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, analisi
e  controlli  concernenti  i  problemi connessi all'ambiente marino e
costiero,  nonche'  lo  svolgimento di attivita' formativo-didattiche
nei settori relativi.
   4.  La  partecipazione  della Regione e' altresi' subordinata alla
condizione  che  lo  statuto  conferisca  alla Regione la facolta' di
nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.