Art. 37. Personale sanitario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo 1. Il personale sanitaario ausiliario, tecnico, esecutivo ed amministrativo deve essere rapportato alle effettive esigenze dei servizi ed alla dimensione della casa di cura e deve essere a rapporto di lavoro dipendente. 2. La casa di cura deve avere la seguente dotazione minima di personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo: a) almeno un caposala per ogni raggruppamento di unita' di degenza e fino ad un massimo di 60 posti letto; b) almeno un'ostetrica caposala per ogni raggruppamento ostetrico e fino ad un massimo di 60 posti letto; c) infermieri professionali, od in mancanza generici, nel rispetto della seguente parametrazione: 1) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die e per degente non deve essere inferiore a 76; 2) per i settori di terapia intensiva (unita' di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione-respiratoria, neurochirurgica, cardiologica, ed altre, per grandi ustionati) il tempo di assistenza pro-die per degente deve essere compreso tra i 500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva; 3) per i settori di terapia sub-intensiva inseriti nelle unita' funzionali di cardiochirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale il tempo di assistenza pro-die per degente, in relazione alla dimensione della unita' stessa, deve essere compreso tra 200' e 240'; d) per le unita' di ostetricia e ginecologia, almeno una ostetrica per ciascuno dei turni in sostituzione di un infermiere; e) un ausiliario socio-sanitario ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni diurni; f) una puericultrice o vigilatrice d'infanzia ogni 8 culle per neonati per ciascun turno; g) personale con funzioni di riabilitazione per le case di cura che praticano attivita' riabilitative il cui numero, tale da soddisfare le necessita' assistenziali, viene fissato nell'atto di autorizzazione della Giunta regionale; h) nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico ed ostetrico, nella proporzione di almeno un terzo delle unita' prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario, nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche; i) per l'assistenza ai neonati patologici deve essere prevista almeno una vigilatrice d'infanzia od un infermiere professionale esperto nell'assistenza pediatrica ogni 7 posti letto per ciascun turno; per l'area di terapia intensiva il rapporto predetto deve essere elevato ad un infermiere professionale o vigilatrice d'infanzia ogni 3 posti letto; l) tecnici di laboratorio e radiologia o di altri settori in misura adeguata alla dotazione di apparecchiature della casa di cura ed al tipo di attivita', il cui numero viene fissato nell'atto di autorizzazione della Giunta regionale. 3. In ogni caso deve essere garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno per ogni 30 posti letto. 4. Le dotazioni minime sopraindicate devono essere integrate dalle unita' necessarie per sopperire alle assenze del personale per riposo settimanale, congedi ordinari e straordinari, festivita' infrasettimanali ed ogni altra assenza prevista dalle norme di legge e contrattuali. 5. La dotazione di personale da adibire alle camere operatorie, alle sale parto nonche' ai servizi diagnosi e cura non di degenza, che deve essere adeguata alla attivita' della casa di cura, viene fissata nell'atto di autorizzazione della Giunta regionale. 6. Ai fini del computo afferente e del rispetto della dotazione organica, il personale a tempo parziale sara' considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavori previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto in "part-time". 7. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarita' delle funzioni da svolgere, e' consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale nella misura del 20 per cento della relativa dotazione organica. 8. Eventuali deroghe alle dotazioni di personale previste per i reparti di degenza, possono essere concesse, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 4, per le unita' funzionali di medicina fisica e riabilitazione. 9. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.