Art. 37.
 
                   Personale sanitario ausiliario,
                 tecnico, esecutivo ed amministrativo
   1.  Il  personale  sanitaario  ausiliario,  tecnico,  esecutivo ed
amministrativo deve essere rapportato  alle  effettive  esigenze  dei
servizi  ed  alla  dimensione  della  casa  di  cura  e deve essere a
rapporto di lavoro dipendente.
   2.  La  casa  di  cura  deve avere la seguente dotazione minima di
personale sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo:
     a)  almeno  un  caposala  per  ogni  raggruppamento di unita' di
degenza e fino ad un massimo di 60 posti letto;
     b)   almeno   un'ostetrica   caposala  per  ogni  raggruppamento
ostetrico e fino ad un massimo di 60 posti letto;
     c)  infermieri  professionali,  od  in  mancanza  generici,  nel
rispetto della seguente parametrazione:
     1)  per i vari settori di degenza il tempo di assistenza pro-die
e per degente non deve essere inferiore a 76;
     2)  per  i  settori  di  terapia  intensiva  (unita'  di terapia
cardiologica      intensiva,      di       rianimazione-respiratoria,
neurochirurgica,  cardiologica,  ed  altre,  per grandi ustionati) il
tempo di assistenza pro-die per degente deve essere  compreso  tra  i
500' e 600' in relazione al tipo di cura intensiva;
     3)  per i settori di terapia sub-intensiva inseriti nelle unita'
funzionali  di   cardiochirurgia,   chirurgia   toracica,   chirurgia
vascolare,  chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale
il tempo  di  assistenza  pro-die  per  degente,  in  relazione  alla
dimensione della unita' stessa, deve essere compreso tra 200' e 240';
     d)  per  le  unita'  di  ostetricia  e  ginecologia,  almeno una
ostetrica per ciascuno dei turni in sostituzione di un infermiere;
     e)  un  ausiliario  socio-sanitario  ogni  20  posti  letto  per
ciascuno dei due turni diurni;
     f)  una  puericultrice o vigilatrice d'infanzia ogni 8 culle per
neonati per ciascun turno;
     g)  personale con funzioni di riabilitazione per le case di cura
che  praticano  attivita'  riabilitative  il  cui  numero,  tale   da
soddisfare  le  necessita'  assistenziali, viene fissato nell'atto di
autorizzazione della Giunta regionale;
     h)  nelle  ore  notturne  deve  essere  garantita la presenza di
personale infermieristico ed ostetrico, nella proporzione  di  almeno
un terzo delle unita' prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e
di personale ausiliario, nella  misura  necessaria  per  svolgere  le
relative  mansioni  che  in nessun caso possono ritenersi sostitutive
rispetto a quelle infermieristiche;
     i)  per  l'assistenza ai neonati patologici deve essere prevista
almeno una vigilatrice  d'infanzia  od  un  infermiere  professionale
esperto  nell'assistenza  pediatrica  ogni  7 posti letto per ciascun
turno; per l'area di terapia  intensiva  il  rapporto  predetto  deve
essere   elevato   ad   un  infermiere  professionale  o  vigilatrice
d'infanzia ogni 3 posti letto;
     l)  tecnici  di  laboratorio  e radiologia o di altri settori in
misura adeguata alla dotazione di apparecchiature della casa di  cura
ed  al  tipo  di  attivita', il cui numero viene fissato nell'atto di
autorizzazione della Giunta regionale.
   3.  In  ogni  caso  deve essere garantita la presenza di almeno un
infermiere professionale in ogni turno per ogni 30 posti letto.
   4. Le dotazioni minime sopraindicate devono essere integrate dalle
unita' necessarie per sopperire alle assenze del personale per riposo
settimanale,    congedi    ordinari    e   straordinari,   festivita'
infrasettimanali ed ogni altra assenza prevista dalle norme di  legge
e contrattuali.
   5.  La  dotazione  di personale da adibire alle camere operatorie,
alle sale parto nonche' ai servizi diagnosi e cura  non  di  degenza,
che  deve  essere  adeguata  alla attivita' della casa di cura, viene
fissata nell'atto di autorizzazione della Giunta regionale.
   6.  Ai  fini  del computo afferente e del rispetto della dotazione
organica, il personale a tempo parziale sara' considerato sulla  base
del  rapporto  proporzionale  tra gli orari di lavori previsti per il
tempo  pieno  e  l'orario  di  lavoro  effettivamente   previsto   in
"part-time".
   7.  Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarita' delle
funzioni  da  svolgere,  e'  consentito  prevedere   negli   organici
personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale nella
misura del 20 per cento della relativa dotazione organica.
   8.  Eventuali  deroghe  alle dotazioni di personale previste per i
reparti di degenza, possono essere  concesse,  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione  di  cui  al  precedente  art.  4,  per le unita'
funzionali di medicina fisica e riabilitazione.
   9.  In  ogni caso, deve essere garantito il rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro.