Art. 37. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia 1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, con sede in Palermo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. 2. Giusta le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 270 del 1993 sono organi dell'istituto: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore generale; c) il collegio dei revisori. 3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia e' costituito da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro della sanita' e quattro dalla Regione, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la sanita', previa delibera della giunta regionale e sentito il parere della commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. 4. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti del settore, anche in materia di organizzazione e programmazione sanitaria. Per le incompatibilita' valgono quelle fissate dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la figura del direttore generale. 5. Il consiglio di amministrazione delibera: a) lo statuto; b) il programma annuale; c) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni; d) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale; e) gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'istituto; f) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di diritti reali. 6. A maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione sceglie tra i propri membri un componente che svolgera' le funzioni di presidente. Le funzioni di segretario saranno svolte dal direttore amministrativo dell'ente o da altro funzionario designato dal direttore generale. 7. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un componente si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le modalita' fissate nel comma 3. 8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del direttore generale e deve essere convocato almeno cinque volte l'anno. 9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Per i provvedimenti relativi alla revisione dello statuto ed all'approvazione del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e delle relative dotazioni organiche e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione. Negli altri casi e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti alla seduta. 10. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale e' nominato con decreto del presidente della Regione, con l'osservanza delle procedure fissate dall'art. 3, somma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1993, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992, preferibilmente in possesso di laurea in medicina veterinaria. 11. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un direttore sanitario veterinario. 12. Si applicano al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario veterinario, in quanto compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del 1992 in merito ai direttori generali, ai direttori amministrativi e ai direttori sanitari delle unita' sanitarie locali. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione. 13. Il collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e' costituito da tre membri: uno designato dall'assessore regionale per la sanita' e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 88 del 1992, uno designato dal Ministro della sanita' e uno designato dal Ministro del tesoro. 14. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale entro dieci giorni dalla acquisizione delle designazioni e convocato dallo stesso in prima seduta. Il collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente. 15. Sui risultati e l'attivita' di vigilanza il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione e al direttore generale, all'assessorato regionale della sanita', redigendo a tale scopo a cadenza semestrale apposita relazione. 16. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e' istituito il consiglio dei sanitari che rende: a) parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti; b) pareri sulla programmazione degli interventi tecnici. Il parere e' da ritenersi reso favorevolmente ove non sia stato espresso entro dieci giorni dalla richiesta. 17. Il consiglio dei sanitari e' cosi' composto: a) il direttore sanitario con funzioni di presidente; b) due dirigenti delle sezioni zooprofilattiche provinciali; c) due medici veterinari e due laureati non veterinari, eletti tra il personale laureato in servizio presso l'istituto; d) tre unita' di personale tecnico non laureato, elette tra il personale di pari qualifica in servizio. 18. Si applicano all'Istituto sperimentale zooprofilattico della Sicilia in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 12 e 53.