Art. 37.
                Istituto zooprofilattico sperimentale
                            della Sicilia
 
   1.  Nel  territorio  della  Regione  siciliana  si  applicano  nei
confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale  della  Sicilia,
con sede in Palermo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno  1993,  n.  270  con  le  modifiche  ed integrazioni di cui ai
seguenti commi.
   2.  Giusta  le  disposizioni  di  cui  all'art.  3   del   decreto
legislativo n. 270 del 1993 sono organi dell'istituto:
     a) il consiglio di amministrazione;
     b) il direttore generale;
     c) il collegio dei revisori.
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto sperimentale
zooprofilattico della Sicilia e' costituito da cinque membri  di  cui
uno  nominato dal Ministro della sanita' e quattro dalla Regione, con
decreto del presidente  della  Regione,  su  proposta  dell'assessore
regionale  per  la  sanita', previa delibera della giunta regionale e
sentito il parere della commissione legislativa  "Servizi  sociali  e
sanitari"   dell'assemblea   regionale  siciliana.  Il  consiglio  di
amministrazione dura in carica cinque anni.
   4. I componenti del consiglio di amministrazione sono  scelti  tra
esperti   del   settore,   anche   in  materia  di  organizzazione  e
programmazione sanitaria.  Per  le  incompatibilita'  valgono  quelle
fissate dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992
per la figura del direttore generale.
   5. Il consiglio di amministrazione delibera:
     a) lo statuto;
     b) il programma annuale;
     c) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
     d) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale;
     e)   gli   indirizzi   e   le  direttive  per  il  funzionamento
dell'istituto;
     f) gli acquisti e le vendite di  immobili,  la  costituzione  di
diritti reali.
   6.   A   maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione  sceglie  tra  i  propri  membri  un  componente  che
svolgera'  le  funzioni  di  presidente.  Le  funzioni  di segretario
saranno svolte dal direttore  amministrativo  dell'ente  o  da  altro
funzionario designato dal direttore generale.
   7.  In  caso  di  dimissioni, morte o impedimento permanente di un
componente si provvede alla sostituzione entro trenta giorni  con  le
modalita' fissate nel comma 3.
   8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del
presidente,  anche  su  richiesta di almeno un terzo dei componenti o
del direttore generale e deve essere convocato  almeno  cinque  volte
l'anno.
   9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza  della  meta'  piu'  uno dei componenti. Per i provvedimenti
relativi  alla  revisione  dello  statuto  ed  all'approvazione   del
regolamento  per  l'ordinamento  interno  dei servizi dell'istituto e
delle relative dotazioni organiche e' necessario il  voto  favorevole
della   maggioranza   assoluta   dei   componenti  del  consiglio  di
amministrazione. Negli altri casi e' necessario  il  voto  favorevole
della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.
   10.    Il   direttore   generale   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale e' nominato con decreto del  presidente  della  Regione,
con  l'osservanza  delle  procedure fissate dall'art. 3, somma 3, del
decreto legislativo n. 270 del 1993, tra gli iscritti nell'elenco  di
cui  all'art.  3,  comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
preferibilmente in possesso di laurea in medicina veterinaria.
   11. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e  un
direttore sanitario veterinario.
   12.   Si   applicano   al   direttore   generale,   al   direttore
amministrativo  e  al  direttore  sanitario  veterinario,  in  quanto
compatibili,  le  norme  previste  dal decreto legislativo n. 502 del
1992 in merito ai direttori generali, ai direttori  amministrativi  e
ai  direttori  sanitari  delle  unita' sanitarie locali. Il direttore
generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione.
   13.  Il  collegio  dei  revisori   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale della Sicilia e' costituito da tre membri: uno designato
dall'assessore  regionale  per  la  sanita'  e  scelto tra i revisori
contabili iscritti nel registro  previsto  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  n. 88 del 1992, uno designato dal Ministro della sanita'
e uno designato dal Ministro del tesoro.
   14. Il collegio dei revisori e' nominato  dal  direttore  generale
entro  dieci giorni dalla acquisizione delle designazioni e convocato
dallo stesso in prima seduta. Il collegio dei revisori elegge nel suo
seno il presidente.
   15. Sui risultati e  l'attivita'  di  vigilanza  il  collegio  dei
revisori  riferisce,  oltre  che al consiglio di amministrazione e al
direttore  generale,   all'assessorato   regionale   della   sanita',
redigendo a tale scopo a cadenza semestrale apposita relazione.
   16.  Presso  l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
e' istituito il consiglio dei sanitari che rende:
     a) parere obbligatorio al direttore generale  per  le  attivita'
tecnico-sanitarie,  anche  sotto  il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti;
     b) pareri sulla programmazione degli interventi tecnici.
   Il parere e' da ritenersi reso favorevolmente ove  non  sia  stato
espresso entro dieci giorni dalla richiesta.
   17. Il consiglio dei sanitari e' cosi' composto:
     a) il direttore sanitario con funzioni di presidente;
     b) due dirigenti delle sezioni zooprofilattiche provinciali;
     c)  due  medici veterinari e due laureati non veterinari, eletti
tra il personale laureato in servizio presso l'istituto;
     d) tre unita' di personale tecnico non laureato, elette  tra  il
personale di pari qualifica in servizio.
   18.  Si  applicano all'Istituto sperimentale zooprofilattico della
Sicilia in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 3, 4,  5,
11, 12 e 53.