Art. 37.
Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia
1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano nei
confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia,
con sede in Palermo, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 270 con le modifiche ed integrazioni di cui ai
seguenti commi.
2. Giusta le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 270 del 1993 sono organi dell'istituto:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale
zooprofilattico della Sicilia e' costituito da cinque membri di cui
uno nominato dal Ministro della sanita' e quattro dalla Regione, con
decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore
regionale per la sanita', previa delibera della giunta regionale e
sentito il parere della commissione legislativa "Servizi sociali e
sanitari" dell'assemblea regionale siciliana. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni.
4. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra
esperti del settore, anche in materia di organizzazione e
programmazione sanitaria. Per le incompatibilita' valgono quelle
fissate dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992
per la figura del direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) lo statuto;
b) il programma annuale;
c) i bilanci preventivi e consuntivi e le relative variazioni;
d) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale;
e) gli indirizzi e le direttive per il funzionamento
dell'istituto;
f) gli acquisti e le vendite di immobili, la costituzione di
diritti reali.
6. A maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di
amministrazione sceglie tra i propri membri un componente che
svolgera' le funzioni di presidente. Le funzioni di segretario
saranno svolte dal direttore amministrativo dell'ente o da altro
funzionario designato dal direttore generale.
7. In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un
componente si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le
modalita' fissate nel comma 3.
8. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del
presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o
del direttore generale e deve essere convocato almeno cinque volte
l'anno.
9. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza della meta' piu' uno dei componenti. Per i provvedimenti
relativi alla revisione dello statuto ed all'approvazione del
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'istituto e
delle relative dotazioni organiche e' necessario il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di
amministrazione. Negli altri casi e' necessario il voto favorevole
della maggioranza dei componenti presenti alla seduta.
10. Il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale e' nominato con decreto del presidente della Regione,
con l'osservanza delle procedure fissate dall'art. 3, somma 3, del
decreto legislativo n. 270 del 1993, tra gli iscritti nell'elenco di
cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
preferibilmente in possesso di laurea in medicina veterinaria.
11. Il direttore generale nomina un direttore amministrativo e un
direttore sanitario veterinario.
12. Si applicano al direttore generale, al direttore
amministrativo e al direttore sanitario veterinario, in quanto
compatibili, le norme previste dal decreto legislativo n. 502 del
1992 in merito ai direttori generali, ai direttori amministrativi e
ai direttori sanitari delle unita' sanitarie locali. Il direttore
generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione.
13. Il collegio dei revisori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia e' costituito da tre membri: uno designato
dall'assessore regionale per la sanita' e scelto tra i revisori
contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 88 del 1992, uno designato dal Ministro della sanita'
e uno designato dal Ministro del tesoro.
14. Il collegio dei revisori e' nominato dal direttore generale
entro dieci giorni dalla acquisizione delle designazioni e convocato
dallo stesso in prima seduta. Il collegio dei revisori elegge nel suo
seno il presidente.
15. Sui risultati e l'attivita' di vigilanza il collegio dei
revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione e al
direttore generale, all'assessorato regionale della sanita',
redigendo a tale scopo a cadenza semestrale apposita relazione.
16. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
e' istituito il consiglio dei sanitari che rende:
a) parere obbligatorio al direttore generale per le attivita'
tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli
investimenti ad esse attinenti;
b) pareri sulla programmazione degli interventi tecnici.
Il parere e' da ritenersi reso favorevolmente ove non sia stato
espresso entro dieci giorni dalla richiesta.
17. Il consiglio dei sanitari e' cosi' composto:
a) il direttore sanitario con funzioni di presidente;
b) due dirigenti delle sezioni zooprofilattiche provinciali;
c) due medici veterinari e due laureati non veterinari, eletti
tra il personale laureato in servizio presso l'istituto;
d) tre unita' di personale tecnico non laureato, elette tra il
personale di pari qualifica in servizio.
18. Si applicano all'Istituto sperimentale zooprofilattico della
Sicilia in quanto compatibili le norme di cui agli articoli 3, 4, 5,
11, 12 e 53.