Art. 37 
 
Prosecuzione  di  rapporti  del  personale  destinatario  del  regime
              transitorio dei lavori socialmente utili 
 
  1. I contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  del
personale  destinatario  del  regime   transitorio   dei   lavoratori
socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013 ed in essere alla  data
del 30 novembre 2012, previo accordo decentrato con le organizzazioni
sindacali rappresentative del settore  interessato  e  permanendo  il
fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte
ad assicurare i servizi gia' erogati dagli enti di cui all'articolo 1
della legge regionale  30  aprile  1991,  n.  10,  nel  rispetto  del
combinato disposto delle disposizioni di cui alle  leggi  statali  in
materia  di  proroga  di  rapporti  di  lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni entro i limiti di cui al comma 400 dell'art. 1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e di cui all'art. 14, commi 24  bis  e
24 ter del decreto legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modifiche ed integrazioni, possono proseguire fino al 31 luglio 2013.
Per le finalita' del presente comma e' autorizzata l'ulteriore  spesa
di 10.597 migliaia di euro. 
  2. I contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  dei
lavoratori di cui all'art. 2,  comma  3,  della  legge  regionale  31
dicembre 2007, n. 27, in essere  alla  data  del  30  novembre  2012,
previo   accordo   decentrato   con   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative del settore interessato e  permanendo  il  fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati dagli enti di cui all'art. 1  della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  nel  rispetto  del  combinato
disposto delle disposizioni di cui alle leggi statali in  materia  di
proroga di rapporti di lavoro  presso  le  pubbliche  amministrazioni
entro i limiti di cui al comma 400 dell'articolo  1  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228 e di cui all'articolo 14, commi 24 bis e 24 ter
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, possono proseguire fino  al  31  luglio  2013.  Per  le
finalita' del presente comma e' autorizzata l'ulteriore spesa di  500
migliaia di euro. 
  3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche  sociali
e del lavoro e' autorizzato a disporre, fino al 31 dicembre 2013,  la
prosecuzione  degli  interventi  in  favore  dei  soggetti  in   atto
impegnati nelle attivita' socialmente utili di cui all'art.  1  della
legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Per le finalita' del presente
comma e' autorizzata l'ulteriore spesa di  24.747  migliaia  di  euro
comprensiva del costo del servizio. 
  4.  E'  autorizzata  sino  al  31  dicembre  2013  la  prosecuzione
dell'attivita' relativa ai soggetti utilizzati ai  sensi  e  per  gli
effetti del comma 9 dell'art. 51  della  legge  regionale  12  maggio
2010, n. 11. Per le finalita' del presente comma  e'  autorizzata  la
spesa di 1.600 migliaia di euro.