Art. 37 Contributi in conto capitale 1. I contributi in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale. 2. I contributi in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche. 3. Le donazioni e gli atti di liberalita' riguardanti beni durevoli sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto capitale, la loro accettazione e' disposta dal Direttore generale. 4. In conformita' alla programmazione sanitaria statale e regionale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento inseriti nel programma triennale degli investimenti e nell'elenco annuale degli investimenti approvati, per i fini stabiliti ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile come definito all'articolo 36, comma 3. 5. La concessione di cui al comma 4 e' disposta in via definitiva ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale. 6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono concesse in via definitiva, anche in quote separate, su istanza del legale rappresentante contenente, oltre alla descrizione di ogni intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo. 7. Gli enti del Servizio sanitario regionale sono tenuti a comunicare le variazioni ai cronoprogrammi relativi ai decreti di concessione di cui al comma 5, ai fini dell'eventuale rideterminazione degli importi concessi, prima della trasmissione della richiesta di erogazione di cui al comma 8. 8. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. 9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale e' costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione. 10. La rendicontazione e' approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione. 11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dall'anno 2016 con la programmazione triennale 2016-2018 per gli interventi di investimento nel settore sanitario. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001. 12. In via transitoria, per l'anno 2016, la Giunta regionale stabilisce l'elenco degli interventi di investimento di singolo importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale nel Programma preliminare degli investimenti per i quali l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.