Art. 37 
 
                    Contributi in conto capitale 
 
  1.  I  contributi  in  conto   capitale   sono   finalizzati   alla
patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale. 
  2. I contributi in  conto  capitale  regionali  e  statali  vengono
concessi per adeguare gli enti del Servizio  sanitario  regionale  ai
requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti  per  l'esercizio
delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche. 
  3. Le donazioni e gli atti di liberalita' riguardanti beni durevoli
sono contabilmente assimilabili ai contributi in conto  capitale,  la
loro accettazione e' disposta dal Direttore generale. 
  4.  In  conformita'  alla  programmazione   sanitaria   statale   e
regionale, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a  concedere
agli enti che svolgono le funzioni del Servizio  sanitario  regionale
finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento  della
spesa necessaria per interventi d'investimento inseriti nel programma
triennale degli investimenti e nell'elenco annuale degli investimenti
approvati,  per  i  fini  stabiliti  ai  commi  1  e  2,   ai   sensi
dell'articolo 33 relativi al patrimonio indisponibile  come  definito
all'articolo 36, comma 3. 
  5. La concessione di cui al comma 4 e' disposta in  via  definitiva
ad approvazione degli atti di programmazione della Giunta regionale. 
  6. Le quote di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 10, sono
concesse in via definitiva, anche in quote separate, su  istanza  del
legale rappresentante contenente,  oltre  alla  descrizione  di  ogni
intervento, il relativo costo e il cronoprogramma attuativo. 
  7.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  sono  tenuti  a
comunicare le variazioni ai cronoprogrammi  relativi  ai  decreti  di
concessione   di   cui   al   comma   5,   ai   fini   dell'eventuale
rideterminazione degli importi  concessi,  prima  della  trasmissione
della richiesta di erogazione di cui al comma 8. 
  8. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono erogati,  previa
richiesta annuale del legale  rappresentante  dell'ente,  sulla  base
della  progressione  della  spesa,  in  relazione  alle  obbligazioni
giuridiche assunte, certificate  dal  responsabile  del  procedimento
dell'ente beneficiario. Per gli interventi  edili-impiantistici  sono
riconoscibili anche  gli  importi  relativi  alle  spese  generali  e
tecniche. 
  9. La rendicontazione degli interventi di investimento  degli  enti
del Servizio sanitario regionale e' costituita  dalla  certificazione
del legale  rappresentante  dell'ente  della  regolare  attuazione  e
completamento   degli   interventi   previsti   e   dalle   ulteriori
certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di
concessione. 
  10.  La  rendicontazione  e'  approvata  dalla  Direzione  centrale
competente che attesta la  presenza  di  tutte  le  certificazioni  e
documentazioni  di  cui  al  comma  9.   Le   certificazioni   e   le
documentazioni trasmesse a  titolo  di  rendiconto  sono  oggetto  di
controllo a campione. 
  11. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8  si  applicano  a
decorrere dall'anno 2016 con la  programmazione  triennale  2016-2018
per gli interventi di investimento nel  settore  sanitario.  Per  gli
interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016  continua
a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7  a  14,  della  legge
regionale 4/2001. 
  12. In via  transitoria,  per  l'anno  2016,  la  Giunta  regionale
stabilisce l'elenco  degli  interventi  di  investimento  di  singolo
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, inseriti dagli enti che
svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale  nel  Programma
preliminare  degli  investimenti  per   i   quali   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti in conto  capitale
nella misura del 100 per cento della spesa necessaria.