Art. 37 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione dell'art. 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2021. Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi gia' inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado gia' assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi. 2. Gli accordi di cui all'art. 15, comma 2, della previgente legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 31 dicembre 2018. 3. In sede di prima applicazione, la Giunta trasmette alla Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, e la informa sulle modalita' attuative della procedura concorsuale. 4. In sede di prima applicazione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i comandanti di corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale che ricoprano tale ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per almeno tre anni negli ultimi sei. 5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 30 luglio 2018 BONACCINI (Omissis).