Art. 38. Boschi cedui che hanno superato l'eta' del turno 1. Nei boschi cedui che hanno superato l'eta' del turno massimo sono consentiti per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, gli interventi che favoriscono l'evoluzione strutturale in atto secondo le modalita' dettate all'Art. 37. 2. L'utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla basa di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione in conformita' a quanto indicato dall'Art. 5, ed autorizzato dall'ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52, che valuta la capacita' rigenerativa per via agamica del bosco. 3. In caso di utilizzazione del bosco senza l'autorizzazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001 e nel caso in cui l'intervento non sia rispondente, in relazione alla situazione preesstente, alle prescrizioni selvicolturali di cui algli articoli 33, 34 e 35 anche la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 3. 4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospenzione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa deacorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.