Art. 38.
          Boschi cedui che hanno superato l'eta' del turno
    1.  Nei  boschi cedui che hanno superato l'eta' del turno massimo
sono  consentiti  per  qualsiasi  superficie  di  intervento,  previa
comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente
per  territorio  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art.
52,  gli  interventi che favoriscono l'evoluzione strutturale in atto
secondo le modalita' dettate all'Art. 37.
    2.  L'utilizzazione  che  riporti  il bosco ceduo ad una gestione
ordinaria,  per  qualsiasi  superficie  di  intervento,  deve  essere
realizzata  sulla  basa  di un progetto di taglio, redatto da tecnico
abilitato  all'esercizio  della  professione  in conformita' a quanto
indicato   dall'Art.  5,  ed  autorizzato  dall'ente  competente  per
territorio,  con  i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52,
che valuta la capacita' rigenerativa per via agamica del bosco.
    3.  In  caso di utilizzazione del bosco senza l'autorizzazione di
cui  al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all'Art.
48,  comma  11,  della  legge  regionale n. 28/2001 e nel caso in cui
l'intervento  non  sia  rispondente,  in  relazione  alla  situazione
preesstente,  alle  prescrizioni selvicolturali di cui algli articoli
33,  34  e  35  anche  la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48,
comma 3.
    4.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospenzione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione  della  comunicazione  di taglio e relativa deacorrenza
dei termini per come indicato all'Art. 52.
    5.  Nel  caso  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.