Art. 38. Disposizioni concernenti il servizio di trasporto pubblico non di linea di taxi 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche, le amministrazioni comunali che nel biennio antecedente la data del 31 dicembre 2005 abbiano indetto bandi di pubblico concorso per l'ampliamento dell'organico nel settore taxi possono rilasciare la licenza di taxi a coloro che alla suddetta data risultino: a) essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 58/1993; b) essere in possesso dei prescritti requisiti morali di cui all'art. 17 della legge regionale n. 58/1993; c) non aver compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di eta'; d) non essere incorsi in nessuna sanzione per violazione dell'art. 3 della legge regionale n. 58/1993 e per violazione delle norme che regolano le tariffe; e) non essere incorsi in due o piu' violazioni delle altre norme che regolano il servizio di taxi; f) non aver trasferito licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 58/1993; g) aver prestato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 58/1993, il servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo non inferiore a sei mesi; h) aver adempiuto agli obblighi scolastici previsti dalle vigenti normative, corrispondenti, per i nati fino all'anno 1952, al conseguimento della quinta elementare. 2. Lo svolgimento del servizio di taxi in qualita' di sostituto di cui al comma 1, lettera g) deve essere comprovato da idonea documentazione relativa alla propria posizione previdenziale ed assicurativa obbligatoria per infortuni sul lavoro di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) o, in mancanza, da autocertificazione. 3. Le licenze rilasciate ai sensi del comma i sono da considerarsi aggiuntive rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.