Art. 38.
Disposizioni  concernenti  il  servizio  di trasporto pubblico non di
                            linea di taxi

1.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 26
ottobre  1993,  n.  58  (Disposizioni  per  l'esercizio del trasporto
pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei
servizi  pubblici  di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della
legge   15   gennaio   1992,   n.  21)  e  successive  modifiche,  le
amministrazioni  comunali  che nel biennio antecedente la data del 31
dicembre   2005  abbiano  indetto  bandi  di  pubblico  concorso  per
l'ampliamento  dell'organico  nel  settore taxi possono rilasciare la
licenza  di taxi a coloro che alla suddetta data risultino: a) essere
iscritti  nel  ruolo  dei  conducenti  di cui all'art. 16 della legge
regionale n. 58/1993;
b) essere in possesso dei prescritti requisiti morali di cui all'art.
17 della legge regionale n. 58/1993;
c) non aver compiuto il sessantacinquesimo (65) anno di eta';
d)  non essere incorsi in nessuna sanzione per violazione dell'art. 3
della  legge  regionale  n.  58/1993 e per violazione delle norme che
regolano le tariffe;
e)  non essere incorsi in due o piu' violazioni delle altre norme che
regolano il servizio di taxi;
f)  non  aver trasferito licenze per l'esercizio del servizio di taxi
ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 58/1993;
g)  aver  prestato,  ai  sensi  dell'art.  9 della legge regionale n.
58/1993,  il servizio di taxi in qualita' di sostituto alla guida del
titolare  della  licenza  per  un  periodo  di  tempo complessivo non
inferiore a sei mesi;
h)  aver  adempiuto  agli  obblighi scolastici previsti dalle vigenti
normative,   corrispondenti,  per  i  nati  fino  all'anno  1952,  al
conseguimento della quinta elementare.
2.  Lo  svolgimento  del servizio di taxi in qualita' di sostituto di
cui  al  comma  1,  lettera  g)  deve  essere  comprovato  da  idonea
documentazione  relativa  alla  propria  posizione  previdenziale  ed
assicurativa  obbligatoria per infortuni sul lavoro di cui alla legge
4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
la  invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti agli artigiani ed ai
loro  familiari)  e al decreto del Presidente della Repubblica del 30
giugno   1965,   n.   1124   (Testo   unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) o, in mancanza, da autocertificazione.
3.  Le  licenze  rilasciate ai sensi del comma i sono da considerarsi
aggiuntive rispetto ai limiti fissati dai regolamenti comunali.