Art. 38.
                          Entrata in vigore

   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione, con
effetto dal 1° gennaio 2008.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 31 dicembre 2007
                              DEL TURCO
   (Omissis)