Art. 38. Esercizio dei diritti 1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 37. 2. I diritti inerenti la qualita' di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. 3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione.