Art. 38.

                        Esercizio dei diritti



   1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti  necessari  al  fine  di  perfezionare  la  trasformazione  e la
partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'art. 37.
   2.  I  diritti  inerenti  la  qualita' di socio della Regione sono
esercitati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  o  da  un  suo
delegato.
   3.   Spetta  alla  Giunta  regionale  procedere  alla  nomina  dei
rappresentanti  della  Regione negli organi della Fondazione, secondo
quanto previsto dallo statuto della Fondazione.