Art. 38. Cartelle cliniche 1. Per ogni ricoverato la casa di cura privata e' tenuta a compilare una cartella clinica da cui risultino: a) le generalita' complete dell'infermo; b) la data del ricovero e della dimissione; c) la diagnosi di ammissione e quella di dimissione nonche' l'esito delle terapie praticate; d) l'anamnesi familiare e personale dell'infermo; e) le risultanze dell'esame obiettivo; f) il diario clinico giornaliero con indicazione delle terapie praticate; g) le risultanze degli accertamenti diagnostici clinici, strumentali e di laboratorio praticati; h) l'indicazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche praticate in via d'urgenza. 2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal dirigente dell'unita' o raggruppamento funzionale, devono portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria per un periodo non inferiore a venticinque anni. In caso di cessazione dell'attivita' della casa di cura le cartelle cliniche devono essere depositate presso l'unita' sanitaria locale competente per territorio.