Art. 38. Corsi di formazione professionale 1. Su proposta avanzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che a tal fine acquisira' il parere delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali, nonche' del comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad istituire corsi di formazione professionale, qualificazione e specializzazione per il personale addetto e per gli operai da utilizzare nel settore forestale, anche mediante apposite convenzioni con le universita' degli studi, enti ed istituti specializzati. 2. Detti corsi per gli operai potranno impegnare fino ad un massimo del cinque per cento delle giornate lavorative annue effettuate nell'anno precedente dai lavoratori previsti dal contingente di cui all'articolo 29.