Art. 38.
                        Congedo straordinario
 
  1.  Il  terzo ed il quarto comma dell'art. 44 della legge regionale
29 ottobre 1985, n. 41 sono sostituiti dai seguenti:
  "Il congedo straordinario non puo' superare, complessivamente,  nel
corso  dell'anno  la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei
quali potranno essere concessi periodi continuativi:
   a) sino a 45 giorni per malattia;
   b) sino a 15 giorni per matrimonio  o  per  la  partecipazione  ad
esami o concorsi;
   c)  sino  a  tre  giorni  per  nascita di figli, o per decesso del
coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di  primo  grado  o
per altre documentate gravi esigenze familiari o personali.
  Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al
pubblico  dipendente  tutti  gli  assegni  escluse  le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni  di  lavoro
straordinario e per produttivita'.
  I  periodi  di  congedo  straordinario sono utili a tutti gli altri
effetti.
  Non sono  computati  al  fine  del  raggiungimento  del  limite  di
quarantacinque  giorni  i  tre  giorni  di  permesso  mensili  di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  Il periodo di congedo straordinario puo' essere prolungato altresi'
di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non  invalidanti  che
richiedano  costanti terapie e previo parere della commissione medico
ospedaliera.
  Le disposizioni di cui alla lettera  a)  del  terzo  comma  non  si
applicano  ai  casi  legati  ad  infortunio  sul  lavoro,  di degenza
ospedaliera prolungata e in ogni caso a  seguito  di  operazione  e/o
interventi  che  richiedano  un  periodo di convalescenza superiore a
trenta  giorni.  Per  tali  fattispecie   il   periodo   di   congedo
straordinario e' elevato a mesi sei. E' altresi' esteso a mesi sei il
periodo  di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui
all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.  1204 nel caso di  nuclei
familiari composti da un solo genitore".