Art. 38. Congedo straordinario 1. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 44 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 sono sostituiti dai seguenti: "Il congedo straordinario non puo' superare, complessivamente, nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni, nell'ambito dei quali potranno essere concessi periodi continuativi: a) sino a 45 giorni per malattia; b) sino a 15 giorni per matrimonio o per la partecipazione ad esami o concorsi; c) sino a tre giorni per nascita di figli, o per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado od affini di primo grado o per altre documentate gravi esigenze familiari o personali. Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale, per prestazioni di lavoro straordinario e per produttivita'. I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti. Non sono computati al fine del raggiungimento del limite di quarantacinque giorni i tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il periodo di congedo straordinario puo' essere prolungato altresi' di ulteriori 45 giorni, per patologie organiche non invalidanti che richiedano costanti terapie e previo parere della commissione medico ospedaliera. Le disposizioni di cui alla lettera a) del terzo comma non si applicano ai casi legati ad infortunio sul lavoro, di degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazione e/o interventi che richiedano un periodo di convalescenza superiore a trenta giorni. Per tali fattispecie il periodo di congedo straordinario e' elevato a mesi sei. E' altresi' esteso a mesi sei il periodo di congedo straordinario relativamente all'astensione di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore".