Art. 38 
Proroghe di contratti relativi a personale  del  CEFPAS,  degli  enti
  parco, delle camere di commercio  e  delle  gestioni  separate  dei
  soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP 
  1. Il Centro per la formazione  permanente  e  l'aggiornamento  del
personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le  camere
di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  e  le  gestioni
separate dei soppressi consorzi ASI della Regione  presso  l'Istituto
regionale per lo sviluppo delle  attivita'  produttive  (IRSAP),  nel
rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in  materia  di
proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche  amministrazioni  e
di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei
limiti delle rispettive disponibilita' finanziarie, fino al 31 luglio
2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012. 
  2. La somma di 81 migliaia di euro a  valere  sulle  disponibilita'
della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, e' trasferita dall'Assessorato
regionale del territorio e dell'ambiente  agli  enti  parco,  per  le
finalita' di cui al comma 1.