Art. 38 Proroghe di contratti relativi a personale del CEFPAS, degli enti parco, delle camere di commercio e delle gestioni separate dei soppressi consorzi ASI presso l'IRSAP 1. Il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e le gestioni separate dei soppressi consorzi ASI della Regione presso l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita' produttive (IRSAP), nel rispetto delle disposizioni di cui alle leggi statali in materia di proroga di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e di cui all'art. 14, commi 24 bis e 24 ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare, nei limiti delle rispettive disponibilita' finanziarie, fino al 31 luglio 2013, i rapporti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012. 2. La somma di 81 migliaia di euro a valere sulle disponibilita' della UPB 12.2.1.3.3, capitolo 443305, e' trasferita dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente agli enti parco, per le finalita' di cui al comma 1.