Art. 38 
 
                            Indebitamento 
 
  1. E' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario  regionale  di
ricorrere  a  qualsiasi  forma  di  indebitamento   finanziario,   ad
eccezione: 
    a)  dell'anticipazione  da  parte  del  tesoriere,  nella  misura
massima di  un  dodicesimo  dell'ammontare  annuo  del  valore  della
produzione previsto nel bilancio preventivo annuale; 
    b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di
credito, nonche' dell'utilizzo della locazione  finanziaria  e  della
finanza  di  progetto  per  il   finanziamento   degli   investimenti
patrimoniali. 
  2. Il ricorso alle forme  di  indebitamento  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e' autorizzato dalla Giunta regionale.