Art. 38 Indebitamento 1. E' fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione: a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale; b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonche' dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali. 2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), e' autorizzato dalla Giunta regionale.