Art. 38 
Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n.
  9  (Norme  in  materia   di   diritto   allo   studio   nell'ambito
  dell'istruzione superiore). 
  1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 23 della legge  provinciale  n.  9
del 1991 e' inserito il seguente: 
  «3-ter.  Per  incentivare  la  frequenza  di  percorsi  di   studio
universitari da parte di studenti residenti in provincia  di  Trento,
la Giunta provinciale puo' attivare politiche di supporto al  diritto
allo studio  tradizionale  e  definire,  con  proprio  provvedimento,
strumenti innovativi a  sostegno  del  successo  universitario  anche
nella forma di contributo al  piano  di  accumulo  finanziario  delle
famiglie.». 
  2. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A e' autorizzata  la
spesa di euro 500.000 per l'anno 2016 sulla missione/programma 04.04.