Art. 38 Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2006 1. L'art. 9 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Mediateca regionale). - 1 . Al fine di favorire la conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente la Liguria, e' istituita la mediateca regionale. 2. La mediateca: a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al comma 1; b) promuove rapporti di scambio con cineteche ed istituti nazionali e stranieri; c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e gli archivi visivi esistenti sul territorio. 3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 2, si puo' provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici e privati. 4. La Regione puo' prevedere di disporre specifici interventi economici a favore della mediateca per le finalita' previste dal comma 2 e sulla base della disponibilita' di bilancio.».