Art. 38 
 
      Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2006 
 
  1.  L'art.  9  della  legge  regionale  n.  10/2006  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Mediateca regionale).  -  1  .  Al  fine  di  favorire  la
conservazione e la fruizione del materiale cinematografico e video di
rilevante  interesse  artistico  o  documentario,   con   particolare
riguardo a quello attinente la Liguria,  e'  istituita  la  mediateca
regionale. 
  2. La mediateca: 
    a) cura l'acquisizione e la conservazione del materiale di cui al
comma 1; 
    b)  promuove  rapporti  di  scambio  con  cineteche  ed  istituti
nazionali e stranieri; 
    c) promuove ed agevola la collaborazione fra le videoteche e  gli
archivi visivi esistenti sul territorio. 
  3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 2, si puo'
provvedere anche con specifiche convenzioni, con soggetti pubblici  e
privati. 
  4. La Regione  puo'  prevedere  di  disporre  specifici  interventi
economici a favore della mediateca  per  le  finalita'  previste  dal
comma 2 e sulla base della disponibilita' di bilancio.».