Art. 39.
                             Definizioni
    1.  Si  considerano  boschi  di  alto fusto o fustaie quei boschi
provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale
o artificiale.
    2.  Si  considerano  fustaie  di  origine  agamica i boschi cedui
sottoposti  a  taglio  di  avviamento  all'alto  fusto. Le fustaie di
origine agamica sono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai
boschi di alto fusto o fustaie.