Art. 39. Definizioni 1. Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale o artificiale. 2. Si considerano fustaie di origine agamica i boschi cedui sottoposti a taglio di avviamento all'alto fusto. Le fustaie di origine agamica sono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai boschi di alto fusto o fustaie.