Art. 39. Diritti del paziente ricoverato 1. Il paziente ricoverato in casa di cura ha diritto: a) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della liberta' e della dignita' della persona ed adeguato alle esigenze sanitarie del caso; b) di ottenere dal medico responsabile del raggruppamento di unita' funzionali informazioni chiare e complete sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie, nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia; c) di individuare il personale medico e non medico, sia quello addetto al raggruppamento di unita' funzionali nel quale e' degente, sia quello addetto ai servizi sanitari dove si svolgono gli accertamenti di diagnostica strumentale o di laboratorio, mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica dei quali il predetto personale deve essere munito; d) di rivolgere al direttore sanitario od al medico responsabile del raggruppamento eventuali doglianze o reclami e di ottenere puntuale risposta; e) di ottenere il rispetto delle norme previste dalle leggi regionali 14 settembre 1982, n. 39 e 3 giugno 1985, n. 84; f) di conoscere preventivamente l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate. 2. Le case di cura sono tenute a portare a conoscenza dei ricoverati i diritti indicati nel presente articolo.