Art. 39.
 
                   Diritti del paziente ricoverato
   1. Il paziente ricoverato in casa di cura ha diritto:
     a)  di  ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e
livello  di  prestazioni,  sia  rispettoso  della  liberta'  e  della
dignita' della persona ed adeguato alle esigenze sanitarie del caso;
     b)  di  ottenere  dal  medico responsabile del raggruppamento di
unita' funzionali informazioni chiare e complete  sugli  accertamenti
diagnostici,  sulla  prognosi  e  sulle  terapie,  nel rispetto della
deontologia medica e delle norme vigenti in materia;
     c)  di  individuare il personale medico e non medico, sia quello
addetto al raggruppamento di unita' funzionali nel quale e'  degente,
sia   quello  addetto  ai  servizi  sanitari  dove  si  svolgono  gli
accertamenti di diagnostica strumentale o  di  laboratorio,  mediante
cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica dei quali
il predetto personale deve essere munito;
     d) di rivolgere al direttore sanitario od al medico responsabile
del raggruppamento  eventuali  doglianze  o  reclami  e  di  ottenere
puntuale risposta;
     e)  di  ottenere  il  rispetto  delle norme previste dalle leggi
regionali 14 settembre 1982, n. 39 e 3 giugno 1985, n. 84;
     f)  di  conoscere  preventivamente l'importo delle tariffe delle
prestazioni sanitarie ed alberghiere praticate.
   2.  Le  case  di  cura  sono  tenute  a  portare  a conoscenza dei
ricoverati i diritti indicati nel presente articolo.