Art. 39.
              Primo inquadramento del personale docente
 
   1. Il personale docente che per effetto di meccanismi contrattuali
si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori  alla  settima,
puo'  essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro
profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale  e  al
livello retributivo in godimento.
   2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative,
potra' continuare a utilizzare temporaneamente  e  comunque  per  non
oltre  un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da
assicurare, con la necessaria gradualita' e senza  oneri  aggiuntivi,
il  reclutamento  del  personale  docente.  In  tal  caso  si rendono
indisponibili altrettanti posti di docenti.
   3.  Il  personale  docente,  che  si trovi collocato in qualifiche
inferiori  alla  sesta,  verra'  inquadrato  nella  sesta   qualifica
funzionale.