Art. 39.
                       Disposizione transitoria
 
   1.  Nelle  more  della  redazione dei piani di assestamento di cui
all'articolo  2  e  comunque  non   oltre   il   31   dicembre   1990
l'Amministrazione forestale provvede alla esecuzione degli interventi
nel settore forestale sulla base dei programmi annuali  da  redigersi
ai  sensi  dell'articolo  32 della legge regionale 21 agosto 1984, n.
52, tenuto conto delle garanzie occupazionali previste  dall'articolo
28 della presente legge.