Art. 39. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1995, n. 97. 2. Entro il termine di cui al comma 1 l'assessore regionale per il bilancio e le finanze emana le relative modalita' attuative.