Art. 39 Meccanizzazione agricola 1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, e' autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino al 31 dicembre 2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25. 2. Per le finalita' del comma 1 l'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari e' autorizzato per l'anno 2013 a trasferire all'ESA un ulteriore contributo nella misura massima di 5.400 migliaia di euro.