Art. 39 
 
                      Meccanizzazione agricola 
 
  1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more  del  processo  di
riorganizzazione, e' autorizzato ad assicurare anche parzialmente,  e
comunque nei limiti delle risorse disponibili, fino  al  31  dicembre
2013, la campagna di meccanizzazione di cui all'art.  1  della  legge
regionale  31  agosto  1998,  n.  16  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25. 
  2. Per le finalita'  del  comma  1  l'Assessore  regionale  per  le
risorse agricole ed alimentari  e'  autorizzato  per  l'anno  2013  a
trasferire all'ESA un ulteriore contributo nella  misura  massima  di
5.400 migliaia di euro.