Art. 39 
 
                        Risultati d'esercizio 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  30  del  decreto
legislativo 118/2011,  la  Giunta  regionale  dispone  l'impiego  del
risultato positivo di esercizio degli  enti  del  Servizio  sanitario
regionale.