Art. 39 
 
Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983,  n.  19  (legge
                    provinciale sul lavoro 1983) 
 
  1.  Nella  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  1.1  della  legge
provinciale sul lavoro  1983,  dopo  la  parola:  «trattamenti»  sono
inserite le seguenti: «d'integrazione salariale ordinaria». 
  2. Dopo la lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  1.1  della  legge
provinciale sul lavoro 1983 e' inserita la seguente: 
  «b-bis) la costituzione di una commissione  per  l'esercizio  delle
funzioni relative  alla  concessione  del  trattamento  straordinario
d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta
da   un   rappresentante   della   Provincia,    un    rappresentante
dell'amministrazione  statale  e  un   rappresentante   dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro
1983 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nell'ambito di quanto previsto  dall'art.  40  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il  riordino
della normativa in materia di ammortizzatori sociali in  costanza  di
rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,  n.
183), la Provincia promuove  e  sostiene  il  fondo  di  solidarieta'
territoriale  intersettoriale,   in   funzione   dell'erogazione   ai
lavoratori delle prestazioni previste.». 
  4. Nel comma 4 dell'art. 1.1 della  legge  provinciale  sul  lavoro
1983 le parole: «finanziate dall'assicurazione sociale per  l'impiego
(ASPL)» sono sostituite dalle seguenti:  «previste  dalla  disciplina
statale». 
  5. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale  sul  lavoro  1983  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 1-ter  1.  (Interventi  a  sostegno  delle  anticipazioni  di
indennita' e emolumenti). - 1. Per agevolare l'anticipazione da parte
del sistema bancario delle indennita' di competenza dell'INPS e degli
emolumenti  garantiti  dall'INPS  non  corrisposti  a  dipendenti  di
imprese in stato  di  difficolta',  la  Provincia  puo'  coprire  gli
interessi e gli oneri accessori relativi all'anticipazione. 
  2. La Giunta provinciale, sentite la  Commissione  provinciale  per
l'impiego  e  la  competente  commissione  permanente  del  Consiglio
provinciale, stabilisce le modalita' di attuazione di quest'articolo,
definendo in particolare i requisiti  di  accesso  al  beneficio,  la
tipologia di indennita' anticipabili e le modalita' di corresponsione
degli interessi.». 
  6. Alla fine del settimo comma dell'art. 23 della legge provinciale
sul lavoro 1983 sono inserite le parole:  «;  resta  fermo,  inoltre,
quanto previsto  dalla  disciplina  statale  in  materia  di  ricorsi
avverso i provvedimenti  relativi  alla  concessione  di  trattamenti
d'integrazione salariale». 
  7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi
2 e 3 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
5 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.