Art. 39 Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 1. All'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 3 e' abrogato; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalita' degli interventi regionali nonche' l'intensita' degli stessi, definendo altresi' i parametri per l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1.»; c) il comma 5 e' abrogato.