Art. 39 
 
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10/2006 
 
  1. All'art. 11  della  legge  regionale  n.  10/2006  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' abrogato; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Giunta regionale, con proprio  provvedimento,  stabilisce  i
criteri  e  le   modalita'   degli   interventi   regionali   nonche'
l'intensita'  degli  stessi,  definendo  altresi'  i  parametri   per
l'individuazione delle iniziative di cui al comma 1.»; 
    c) il comma 5 e' abrogato.