Art. 4. Classificazione dei servizi su strada 1. I servizi di trasporto pubblico o di linea su strada sono suddivisi in: a) trasporti ordinari, svolti con sistemi di mobilita' e offerti alla generalita' degli utenti, secondo le normali condizioni di trasporto; b) trasporti a chiamata, effettuati in territori a domanda debole su percorsi fissi o variabili; c) trasporti speciali riservati a soggetti portatori di handicap e a mobilita' ridotta. 2. I servizi di linea possono anche essere esercitati ad offerta libera da parte di imprese professionali sulla base di programmi di esercizio espressamente indicati. Le amministrazioni competenti secondo la tipologia dei servizi richiesti sono tenute ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici in capo alle imprese richiedenti ed a rilasciare le relative autorizzazioni una volta compiuto positivamente tale accertamento. 3. I servizi di linea ad offerta libera possono integrare il sistema dei servizi minimi di trasporto pubblico locale in modo da concentrare la destinazione delle risorse pubbliche al soddifacimento piu' generale dei servizi non gestibili senza l'intervento economico degli enti committenti. Qualora tali servizi siano diretti a realizzare collegamenti interni ad un complesso di rete di bacino, la relativa autorizzazione e' subordinata all'effettuazione da parte della stessa impresa affidataria della rete di bacino, oppure alla valutazione della inesistenza di un qualsiasi effetto pregiudizievole sulla rete di bacino dei servizi minimi commissionati.