Art. 4.
                Classificazione dei servizi su strada
    1.  I  servizi  di  trasporto  pubblico o di linea su strada sono
suddivisi in:
      a) trasporti  ordinari,  svolti  con  sistemi  di  mobilita'  e
offerti  alla generalita' degli utenti, secondo le normali condizioni
di trasporto;
      b) trasporti  a  chiamata,  effettuati  in  territori a domanda
debole su percorsi fissi o variabili;
      c) trasporti   speciali   riservati  a  soggetti  portatori  di
handicap e a mobilita' ridotta.
    2.  I servizi di linea possono anche essere esercitati ad offerta
libera  da  parte di imprese professionali sulla base di programmi di
esercizio   espressamente  indicati.  Le  amministrazioni  competenti
secondo  la  tipologia dei servizi richiesti sono tenute ad accertare
la  sussistenza  dei requisiti tecnici, organizzativi ed economici in
capo   alle   imprese   richiedenti   ed  a  rilasciare  le  relative
autorizzazioni una volta compiuto positivamente tale accertamento.
    3.  I  servizi  di  linea  ad offerta libera possono integrare il
sistema  dei  servizi  minimi di trasporto pubblico locale in modo da
concentrare la destinazione delle risorse pubbliche al soddifacimento
piu'  generale dei servizi non gestibili senza l'intervento economico
degli enti committenti.
    Qualora  tali  servizi  siano  diretti  a realizzare collegamenti
interni ad un complesso di rete di bacino, la relativa autorizzazione
e'  subordinata  all'effettuazione  da  parte  della  stessa  impresa
affidataria  della  rete  di  bacino,  oppure  alla valutazione della
inesistenza  di  un  qualsiasi  effetto pregiudizievole sulla rete di
bacino dei servizi minimi commissionati.