Art. 4.
      Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1983
    1.  L'art.  6  della  legge regionale n. 7/1983 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 6 (Domande di sovvenzione e di contributo). - Le domande di
contributo devono essere presentate entro 31 ottobre di ogni anno per
l'anno  successivo  alla provincia delegata competente per territorio
in  relazione  al  luogo  di realizzazione della singola iniziativa e
contemporaneamente alla Regione.
      Entro  il  termine  di  cui  al  primo  comma,  le  istituzioni
culturali di interesse regionale, i comitati organizzatori e i centri
culturali polivalenti presentano domanda di sovvenzione alla Regione.
      Entro  il  termine  di  cui al primo comma, le province possono
proporre  alla  Regione  di  assumere  direttamente  progetti da loro
stesse  elaborati;  le  province  propongono,  altresi',  l'eventuale
localizzazione dei centri culturali polivalenti".