Art. 4. Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 7/1983 1. L'art. 6 della legge regionale n. 7/1983 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Domande di sovvenzione e di contributo). - Le domande di contributo devono essere presentate entro 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo alla provincia delegata competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa e contemporaneamente alla Regione. Entro il termine di cui al primo comma, le istituzioni culturali di interesse regionale, i comitati organizzatori e i centri culturali polivalenti presentano domanda di sovvenzione alla Regione. Entro il termine di cui al primo comma, le province possono proporre alla Regione di assumere direttamente progetti da loro stesse elaborati; le province propongono, altresi', l'eventuale localizzazione dei centri culturali polivalenti".