Art. 4.
    Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni
    1. Sono  ammessi  alla consulta gli ordini, collegi, associazioni
professionali,  istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano
richiesta.   Gli   ordini,   collegi,   associazioni   professionali,
provvedono  a  presentare  alla Regione la documentazione comprovante
l'avvenuta    costituzione   corredata   di   statuto,   regolamento,
composizione  degli  organi,  numero dei soci ed indirizzo della sede
sociale.  Per  la  formazione  della  prima  consulta  regionale sono
considerati  gli ordini, collegi, associazioni professionali operanti
prima dell'entrata in vigore della presente legge.