Art. 4. Criteri di ammissione delle rappresentanze delle professioni 1. Sono ammessi alla consulta gli ordini, collegi, associazioni professionali, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta. Gli ordini, collegi, associazioni professionali, provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale. Per la formazione della prima consulta regionale sono considerati gli ordini, collegi, associazioni professionali operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.