Art. 4. Comitato tecnico consultivo regionale 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e' costituito, con provvedimento del presidente della giunta regionale, il comitato tecnico consultivo regionale per l'esercizio della pesca e per la protezione e l'incremento della fauna delle acque interne della Regione Calabria. 2. Il comitato tecnico consultivo regionale e' composto da: a) il presidente della giunta regionale, o assessore all'uopo delegato, in qualita' di presidente del comitato medesimo; b) il funzionario (o dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualita' di segretario del comitato medesimo; c) il presidente di ciascuna amministrazione provinciale della Regione Calabria, o un suo delegato; d) i presidenti o loro delegati di ciascuna sezione provinciale della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquea (FIPSAS), (decreto ministeriale 14 febbraio 1956, Art. 6, e decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 4 maggio 1958, Art. 2, comma f); e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui al successivo Art. 7; f) il responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o un suo delegato; g) uno zoologo designato dal comitato universitario regionale; h) il rappresentante delle comunita' montane, eletto dalla delegazione regionale UNCEM; i) il direttore dell'Istituto zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato. 3. Il comitato tecnico consultivo regionale dura in carica cinque anni, e comunque decade con lo scioglimento del consiglio regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso sara' operante, anche in assenza di tutte le designazioni sopra previste. 4. I componenti il comitato, di cui al punto e), sono nominati dal presidente della giunta regionale su designazione delle associazioni stesse.