Art. 4.
                     Catasto degli elettrodotti

    1. E' istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti.
    2. L'ARPAC e' responsabile della tenuta del catasto.
    3. Le  imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi
dall'entrata    in    vigore   della   presente   legge,   forniscono
all'amministrazione  regionale la mappa completa dello sviluppo delle
reti  di  distribuzione  comprensiva di relazione di conformita' alla
normativa   vigente   per  quanto  riguarda  le  emissioni  di  campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
    4. L'A.R.P.A.C.,  entro  l'anno  dal  termine della presentazione
della  documentazione,  valuta  il  rispetto della normativa vigente,
dando priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.