Art. 4. Catasto degli elettrodotti 1. E' istituito presso la Regione il catasto degli elettrodotti. 2. L'ARPAC e' responsabile della tenuta del catasto. 3. Le imprese distributrici di energia elettrica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, forniscono all'amministrazione regionale la mappa completa dello sviluppo delle reti di distribuzione comprensiva di relazione di conformita' alla normativa vigente per quanto riguarda le emissioni di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. 4. L'A.R.P.A.C., entro l'anno dal termine della presentazione della documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente, dando priorita' ai luoghi destinati all'infanzia.