Art. 4.
                       Spese di funzionamento
    1.  La Regione Piemonte riconosce all'organismo pagatore le spese
di  funzionamento,  nonche' l'onere per le eventuali anticipazioni di
cassa per temporanea carenza di disponibilita' in relazione a ritardi
nel versamento dei fondi regionali, nazionali e comunitari.